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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

Art. 16
Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 10 - Organi amministrativi
1. L'organo amministrativo della società:
a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'
Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 175/2016
;
b) è nominato nel rispetto della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione)
.”.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.