Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 23
Zone di protezione. Sostituzione all’articolo 14 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 14 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
Art. 14 Zone di protezione
1. La struttura regionale competente, nel rispetto del piano faunistico-venatorio regionale e con le modalità stabilite nel regolamento regionale, istituisce zone di protezione lungo le rotte di
migrazione dell'avifauna segnalate dall’ISPRA.
2. La Regione, nelle zone di protezione, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.
3. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26, recanti la scritta “Zone di protezione - Divieto di caccia.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.