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Legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005 , 87/2009 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 21 dicembre 2016

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali. Entrata in vigore
Art. 21
Disposizioni transitorie per la trasmissione dei rapporti di controllo e degli attestati di prestazione energetica (1)

Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e fino al 31 dicembre 2017, sono trasmessi:
a) alla struttura regionale competente, i rapporti di controllo svolti nella provincia di Grosseto e nelle province per le quali la Regione non è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche;
b) alle società affidatarie della funzione, i rapporti di controllo svolti nella Città metropolitana di Firenze e nelle province nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015, nelle quote di maggioranza delle rispettive società energetiche.
2. Nelle more del complessivo riordino delle società a cui la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, mediante deliberazione della Giunta regionale, possono essere individuate società energetiche tenute a ricevere i rapporti di controllo, per ambiti territoriali diversi da quelli individuati ai sensi del comma 1.
Art. 22
Disposizioni transitorie in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione e di attestati di prestazione energetica
1. I comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti continuano ad esercitare, sul territorio di competenza, i controlli sugli impianti termici e continuano a ricevere i rapporti di controllo degli impianti termici degli edifici, sino al 31 dicembre 2016.
2. A partire dal 1° gennaio 2017, le risorse acquisite dai comuni con popolazione superiore a quarantamila abitanti, introitate per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 non ancora effettuati alla data del 31 dicembre 2016, sono trasferite alla Regione.
3. I contratti in corso di validità con soggetto affidatario delle funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, individuato mediante gara ad evidenza pubblica, continuano ad essere gestiti sul territorio di competenza dall'ente sottoscrittore sino alla loro naturale scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018, con responsabilità ed oneri esclusivamente a suo carico.
4. Al fine di assicurare l'uniformità della funzione su tutto il territorio regionale e la messa a regime del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, gli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, applicano il contributo nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 26, comma 3, e quello deliberato dagli enti sottoscrittori dei contratti di cui al comma 3, è corrisposta alla Regione secondo modalità disposte con deliberazione della Giunta regionale.
5. I comuni continuano ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 3 ter, comma 2, lettera g), della l.r. 39/2005 , abrogata dall'articolo 2, comma 5, della presente legge, sino alla data del 31 dicembre 2016.
6. Qualora i comuni non provvedano a versare le risorse acquisite per lo svolgimento dei controlli sugli impianti termici per la climatizzazione ai sensi del comma 2, la Regione provvede mediante compensazione contabile, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Art. 22 bis
Disposizione transitoria e in deroga per il Comune di Grosseto in materia di controlli sugli impianti termici per la climatizzazione (2)

Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h bis), della l.r. 39/2005 e dall’articolo 22, comma 1, il Comune di Grosseto esercita sul territorio di competenza le funzioni di controllo sugli impianti termici ed introita i contributi necessari all’esercizio di tali funzioni, sino al 31 dicembre 2018.(4)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15.

2. I contributi di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto all’articolo 26, comma 3. La differenza tra il contributo applicato nella misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale e quello già applicato dal Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2016, è introitata dal comune medesimo al fine di sostenere:
a) la messa a sistema del catasto degli impianti secondo gli standard di qualità ed informatici definiti dalla Regione;
b) una campagna di informazione, rivolta alla cittadinanza, sulla strategicità dell’attività di controllo degli impianti termici, per quanto attiene alla sicurezza dei medesimi e al miglioramento della qualità dell’aria ambiente.
Art. 23
Disposizioni transitorie sui catasti dei comuni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni assicurano alle strutture regionali competenti l'accesso a tutti i dati relativi agli impianti termici in loro possesso, al fine del trasferimento di tali dati nel sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
Art. 24
Disposizioni sul riordino delle partecipazioni societarie nelle quali la Regione è subentrata
1. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), la Regione provvede al riordino delle partecipazioni societarie nelle quali è subentrata ai sensi dell' articolo 10 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”).
2. Il piano di razionalizzazione di cui all'Sito esternoarticolo 24 del d.lgs. 175/2016 prevede modalità e tempi attraverso i quali le società, nelle quali la Regione è subentrata ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 , confluiscono in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2018.(5)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16.

3. Fino alla data di conclusione delle procedure di cui al comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 (5)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16.

la Regione assicura il coordinamento delle società di cui al comma 2, anche avvalendosi di ARRR s.p.a.
Art. 25
Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente le informazioni utili a monitorare il processo di implementazione della politica pubblica con particolare riferimento a:
a) i dati su base provinciale relativi all'ammontare (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

medio del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate per gli anni 2015 e 2016;
b) le situazioni di maggiore criticità riscontrate su base territoriale;
c) lo stato di implementazione del sistema informativo di cui all’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 .
2. A conclusione della fase transitoria, e comunque entro il 30 giugno 2018, la Giunta regionale invia una relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) i dati relativi all'ammontare (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

del contributo per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici (3)

Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8, art. 4.

, il numero di impianti censiti, il numero dei controlli effettuati e le sanzioni erogate nell’anno precedente a quello della relazione;
b) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente i dati aggiornati all’anno precedente in relazione alle informazioni di cui al comma 2, lettera a).
Art. 26
Disposizioni di prima applicazione
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 , si applicano:
a) in materia di requisiti minimi di prestazione energetica, le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, dello stesso Sito esternod.lgs. 192/2005 ;
b) in materia di certificazione energetica, le disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 192/2005 e quelle di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6, comma 12, dello stesso Sito esternod.lgs. Sito esterno192/2005 ;
c) in materia di vigilanza, controllo sugli impianti termici e applicazione delle relative sanzioni, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2015, n. 25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici), per quanto compatibili con la presente legge.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera d), della l.r. 39/2005 , i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, comma 4 del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma, alimentati a gas, metano o gpl, di potenza tra 10 e 100 kilowatt, sono disposti secondo le seguenti cadenze temporali:
a) entro il quarto anno successivo ai controlli di cui all'articolo 9, comma 2, del d.p.g.r. 25/R/2015;
b) entro ogni biennio per i controlli successivi a quelli di cui alla lettera a).
3 . Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005 , per le annualità 2017 e 2018, il contributo dovuto per i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, del d.p.g.r. 25/R/2015, nel caso di impianti termici con generatori di calore a fiamma di potenza tra 10 e 100 kilowatt, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore a euro 20,00.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h) e h) quater, della l.r. 39/2005 , nonché delle funzioni di controllo, vigilanza e di accertamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h bis) e h ter), della stessa l.r. 39/2005 , la Regione si avvale di ARRR s.p.a. a decorrere dalla data di conclusione delle procedure di cui all’articolo 24, comma 2 e, in ogni caso, dal 1° gennaio 2019.(6)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17.

Art. 27
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 39/2005 , si applicano in materia di efficienza energetica in edilizia le disposizioni di cui al Sito esternod.lgs. 192/2015 e ai relativi provvedimenti attuativi.
2. Le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 bis, comma 5, della l.r. 22/2015 , successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2 bis. La Giunta regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di una comunicazione recante la data di conclusione della procedura di razionalizzazione di cui all’articolo 24, comma 2.(7)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 18.

Art. 28
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 6 marzo 2017, n. 8 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 17 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.