Art. 5
Disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 bis della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 bis della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 23 bis - Attestato di prestazione energetica
1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione energetica prescritti dall'
articolo 6 del d.lgs.192/2005 , in applicazione della direttiva 2010/31/UE.
2. L'attestato di prestazione energetica è trasmesso attraverso il sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
3. L'attestato di prestazione energetica tiene luogo dell'attestato di qualificazione energetica di cui all'
articolo 8 del d.lgs. 192/2005 , nei casi in cui tali attestati debbano essere trasmessi entrambi.
4. Nel caso di interventi edilizi per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione della certificazione di cui all'
articolo 149 della l.r. 65/2014 , nell'ambito di tale certificazione è fatta menzione dell'attestato di cui al comma 2.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.