Art. 16
Organi amministrativi. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 87/2009
1. L'articolo 10 della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
“
Art. 10 - Organi amministrativi
1. L'organo amministrativo della società:
a) è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'
articolo 11 del d.lgs. 175/2016 ;
b) è nominato nel rispetto della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione)
.”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.