Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70
Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016
Art. 3
Adempimenti degli enti locali e della Regione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 68/2011
1. Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono sostituite dalle seguenti:
“
b) le informazioni finanziarie relative al concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
c) le informazioni finanziarie sul livello di indebitamento;
d) le informazioni necessarie per l’alimentazione e il mantenimento degli archivi regionali di cui all’articolo 8.
”.2. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
“
Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le informazioni di cui al comma 1, lettera d), e sono stabiliti i termini e le modalità per la loro trasmissione.
”.3. I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 sono abrogati.
4. Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 68/2011 è soppresso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.