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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 25
Beni mobili. Modifiche all'allegato A della l.r. 9/2016
1. All'allegato A della legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011), sono apportate le modifiche di cui all'allegato C della presente legge.
2. In relazione alle modifiche di cui al comma 1, l'allegato C – Tabella 2 della presente legge indica i beni che devono essere trasferiti dalla Regione alle unioni di comuni e che, rientrando nei beni connessi a funzioni oggetto di riordino, rientrano tra quelli esenti da oneri fiscali ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.