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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 23
Costo del personale. Modifiche agli allegati D e D bis della l.r. 70/2015
1. La tabella “Costo del personale – anno 2014” dell'allegato D della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A della presente legge. La tabella tiene altresì conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da svolgere con il personale trasferito, nonché delle rettifiche degli enti locali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, limitatamente alle rettifiche intervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.
2. La tabella di cui all’allegato D bis della l.r. 70/2015 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge. L’allegato tiene conto delle funzioni di cui all’articolo 71, comma 5 bis, della l.r. 39/2000 , da svolgere con il personale trasferito.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.