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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 22
Trasferimento di risorse ai comuni capoluoghi e alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “
sono attribuite
” sono inserite le seguenti: “
, a decorrere dall'anno 2016
”;
b) le parole: “
i requisiti di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 3
”.
2. Alla fine della lettera d) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “
le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
”.
3. Alla fine del comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente periodo: “
In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, per le funzioni trasferite alla Regione, restano a ogni effetto di competenza della provincia i procedimenti sanzionatori derivanti dall'accertamento di violazioni avvenute prima della data di trasferimento della funzione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.