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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 21
Spese di funzionamento. Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 22/2015
1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
Art. 12 bis - Spese di funzionamento della Regione a seguito del riordino
1. L'ammontare complessivo della spesa di funzionamento della Regione, fissato annualmente con la deliberazione di cui all’
articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010
, e all’articolo 16 della l.r.. 86/2014, e nel rispetto della normativa in essi richiamata, è determinato, a decorrere dal 2016, tenuto conto altresì dell'incremento di unità di personale e di autovetture conseguente al trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, la percentuale di riduzione delle spese di funzionamento è calcolata:
a) per la formazione del personale e per le missioni, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tali voci nel 2009, incrementata in misura proporzionale alle unità di personale trasferite dalle province, dalla città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino;
b) per le autovetture, sulla spesa sostenuta dalla Regione per tale voce nel 2011 incrementata in misura proporzionale al numero di autovetture acquisite dalle province, dalla Città metropolitana e dalle unioni di comuni a seguito del riordino.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.