Menù di navigazione

Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 14
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis),
Sito esternodel d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;
3) piano strutturale intercomunale di cui all'
articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010
convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali; gestione dei beni demaniali e patrimoniali, concernente la tenuta e l'aggiornamento dell’inventario dei beni, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale; dette attività sono considerate, fino alla puntuale individuazione da parte dello Stato delle attività rientranti nella funzione fondamentale dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 27, lettera a), del d.l. 78/2010
, convertito dalla
Sito esternol. 122/2010
, solo se sono esercitate nel loro complesso come
svolgimento della funzione medesima.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità.
”.
3. Dopo il comma 15 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:
15 bis. Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, non possono accedere ai contributi le unioni di comuni costituite in maggioranza da comuni receduti da altre unioni di comuni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.