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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 13
Comuni in situazione di maggior disagio. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente: “
In aggiunta o in sostituzione di una o più funzioni fondamentali sono considerate una o
più funzioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4).
2. Al comma 2 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
a) si individua la misura teorica del contributo attribuibile a ciascun comune, corrispondente al 2 per cento delle risorse disponibili;
b) si individuano i soli comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo in considerazione del
maggior disagio che risulta dalla graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, e della possibilità di attribuire a ciascuno di essi la misura teorica di cui alla lettera a); se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore;
c) si prendono in considerazione nell’anno di riferimento solo i comuni, tra quelli della lettera b), che risultano avere i requisiti di cui al comma 1. Le risorse disponibili sono ripartite in modo tale che a ciascuno di essi sia concessa, nel limite massimo di 25.000,00 euro, una somma di identico valore;
”.
c bis) se, a seguito del riparto di cui alla lettera c), residuano risorse disponibili, queste sono assegnate agli altri comuni che risultano nella graduatoria, aventi i requisiti di cui al comma 1, nell'ordine ivi previsto e fino a concorrenza delle risorse residue, in modo tale che ad essi sia attribuito un contributo nella stessa misura dei comuni beneficiari ai sensi della medesima lettera c); se l’ultimo comune aggiuntivo da prendere in considerazione risulta, insieme ad altri, con identico valore del disagio, sono considerati anche i comuni con detto valore, e le risorse residue sono ripartite in misura identica tra tutti i comuni aggiuntivi, anche se la misura del contributo è inferiore a 25.000,00 euro.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.