Menù di navigazione

Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 10
Presidente dell’unione. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:
2. Il presidente dell’unione è eletto dalla giunta salvo che lo statuto preveda l’elezione da parte del consiglio, tra i sindaci dei comuni associati. Lo statuto può prevedere la rotazione tra i sindaci dei comuni associati alla carica di presidente.
”.
2. Nel primo periodo del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 68/2011 dopo le parole: “
e i criteri per la
” è inserita la seguente: “
eventuale
”. Al secondo periodo le parole: “
e dura fino al 31 dicembre dello stesso anno, e la rotazione avviene per ogni anno solare, con elezione riservata ai sindaci che non hanno già ricoperto l’incarico
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.