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Legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70

Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011 , 22/2015 , 70/2015 , 9/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 12 ottobre 2016

Art. 1
Cooperazione finanziaria. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 68/2011
1. L’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Principi e ambito della cooperazione finanziaria
1. La Regione opera, nel quadro della legislazione statale, in vista dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie proprie e degli enti locali del territorio e degli spazi relativi al mantenimento dei saldi di finanza pubblica, anche in rapporto all’indebitamento e agli investimenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali cooperano al fine di realizzare l’obiettivo complessivo di finanza pubblica a livello regionale, di massimizzare l’efficienza del controllo e della gestione complessiva del debito sul territorio e di provvedere, al contempo, all’efficacia allocativa delle risorse destinate agli investimenti, con particolare riferimento a quelli di interesse strategico regionale. la Regione e gli enti locali cooperano, inoltre, per la semplificazione e l’efficientamento delle procedure in materia tributaria e di contrasto all’evasione fiscale.
3. La cooperazione si svolge mediante accordi e intese, anche con le articolazioni territoriali delle associazioni rappresentative degli enti locali di cui all’articolo 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.