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Legge regionale 9 agosto 2016, n. 57

Disposizioni in materia di dotazione organica dell’ufficio stampa del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 9/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 12 agosto 2016





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l' Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 , comma 1, lettera b), e l’articolo 73 dello Statuto regionale ;


Vista la Sito esternolegge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);


Vista la Sito esternolegge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni);


Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”);


Considerato quanto segue:


1. Per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretto da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti;


2. Al fine di dotare l’ufficio stampa delle migliori professionalità, si prevede l’ulteriore possibilità di attribuire l’incarico di capo ufficio stampa ad un soggetto, anche esterno all’amministrazione regionale, in possesso del requisito dell’iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, unitamente alla possibilità di coprire il trenta per cento della dotazione organica con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti anch’essi esterni all’amministrazione regionale, individuati mediante selezione;


3. Viene razionalizzata l’organizzazione delle attività gestionali attribuendo al Segretario generale l’ individuazione della struttura competente;


Approva la presente legge

Art. 1
Funzioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2011
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione”) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”) è sostituita dalla seguente:
b) produzione e diffusione, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attività del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;
”.
Art. 2
Organizzazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2011
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
4. Il Segretario generale individua la struttura competente all’attività di segreteria e di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nonché alla gestione delle risorse finanziarie assegnate all’Ufficio stampa e all’adozione degli atti in ordine alla stipula di contratti e convenzioni funzionali all'efficace svolgimento dei compiti dello stesso, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Ufficio di presidenza.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/2011 è aggiunto il seguente:
4 bis. Nel caso in cui l’incarico di capo ufficio stampa sia attribuito ad un dirigente del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, le attività di cui al comma 4 sono svolte dalla struttura ad esso assegnata.
”.
Art. 3
Capo ufficio stampa. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale attribuisce, per la durata massima della legislatura, l’incarico di capo ufficio stampa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 9, comma 3, della l. 150/2000 , ad un giornalista professionista dell’ufficio stampa con qualifica di caposervizio, oppure a un dirigente del Consiglio regionale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 è inserito il seguente:
1 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'incarico di capo ufficio stampa può essere conferito ad un soggetto, anche esterno all’amministrazione regionale, in possesso del requisito dell’iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, di cui all'articolo 3, comma 3, individuato mediante selezione. Qualora a seguito della selezione l’incarico sia conferito a un soggetto appartenente all’amministrazione regionale o ad altra pubblica amministrazione, tale soggetto è collocato in aspettativa.
”.
a) dirige e coordina l’Ufficio stampa nell’ambito delle direttive generali impartite dall’Ufficio di presidenza;
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 9/29 11 è inserito il seguente:
5 bis. Il contratto a tempo determinato stipulato a seguito della selezione prevista dal comma 1 bis prevede per il capo ufficio stampa una retribuzione pari a quella del giornalista con qualifica di caposervizio, aumentata di una indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il minimo di stipendio di capo servizio e il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
”.
5. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 le parole: “
Al giornalista con qualifica di caposervizio nominato capo ufficio stampa
” sono sostituite dalle seguenti “
Al capo ufficio stampa
”.
Art. 4
Personale giornalistico. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2011
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2011 sono aggiunte le parole: “
Il trenta per cento della dotazione organica può essere coperto con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti
esterni all’amministrazione regionale, individuati mediante selezione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione statale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.