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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 48

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016

Art. 2
Modifiche al preambolo della l.r. 30/2015
1. Al punto 7 del preambolo della l.r. 30/2015 , dopo la lettera d), è inserita la seguente:
d bis) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014 n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore
che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;
”.
2. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell’attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità
;”.
3. La lettera f) del punto 11 del preambolo della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
f) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla
l.r. 65/2014
.
4. Al punto 11 del considerato del preambolo della l.r. 30/2015 , alla lettera h) le parole: “
fra gli enti gestori delle aree protette
” sono sostituite dalle seguenti: “
fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.