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Legge regionale 1 agosto 2016, n. 47

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 3 agosto 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Vista legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla legge regionale n. 32/2002 , alla legge regionale n. 67/2003 , alla legge regionale n. 41/2005 , alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 );


Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


Visto il parere obbligatorio favorevole, con raccomandazione, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 12 luglio 2016;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 si rende necessario modificare la l.r. 30/2005 prevedendo che la Regione, per la realizzazione delle opere ed interventi che rientrano nella propria competenza, possa esercitare le funzioni di autorità espropriante;


2. Al fine di semplificare ed al contempo chiarire le modalità con cui tale facoltà possa essere delegata da parte della Regione si prevede che la delega possa essere conferita, con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione dell’assenso del soggetto delegato per singoli interventi, o per una pluralità di interventi, a seguito di specifica previsione negli atti di programmazione o nei relativi atti di attuazione;


3. Secondo quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 6, comma 1, del d.p.r. 327/2001 , tutte le amministrazioni pubbliche devono individuare e costituire, per le funzioni attribuite all'ente quale "autorità espropriante", l'ufficio unico per le espropriazioni previsto dall’articolo 6, comma 2, dello stesso Sito esternod.p.r. 327/2001 . L'istituzione di tale ufficio, è presupposto indispensabile per il legittimo esercizio delle attività previste dal procedimento di espropriazione; senza la costituzione dello stesso, non può esercitarsi da parte della Regione la competenza unica in materia espropriativa;


4. Al fine di non disciplinare nuovamente quanto previsto dalla normativa statale, si abrogano le disposizioni meramente riproduttive della norma nazionale, disciplinando a livello regionale quanto non disposto dalle norme nazionali o a cui si intenda conferire, nello spazio lasciato al legislatore regionale, una specifica disciplina;


5. Si rende necessario integrare la composizione delle attuali commissioni istituite presso ciascuna provincia con gli esperti di designazione regionale;


6. È necessario introdurre una graduazione nella determinazione degli indennizzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), con riferimento all’aumento della frequenza degli episodi di allagamento delle aree interessate;


7. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti espropriativi avviati con le comunicazioni di cui all’Sito esternoarticolo 16 del d.p.r. 327/2001 , nonché ai procedimenti espropriativi connessi alla realizzazione delle opere che, ai sensi dell’articolo 10, commi 4 e 5, della l.r. 22/2015 , restano nella competenza della provincia o della città metropolitana di Firenze;


8. Di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


9. Di non accogliere la raccomandazione formulata dal Consiglio delle Autonomie locali in quanto la previsione secondo cui le unioni di comuni sono individuate quale autorità espropriante è già ricompresa nella formulazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 30/2005 come sostituito dall’articolo 1 della presente legge;


10. Al fine di consentire un rapido completamento del passaggio di competenze di cui alla l.r. 22/2015 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.