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Legge regionale 11 marzo 2016, n. 24

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 18 marzo 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione consiliare espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione della l.r. 22/2015 , con cui sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità fino a 1 milione di metri cubi, occorre modificare la l.r. 64/2009 , che contiene la disciplina di tali funzioni;


2. L’accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, quale organismo tecnico di supporto alle province;


3. Con l'occasione:


a) nell'ottica del giusto bilanciamento tra sicurezza degli impianti e semplificazione e accelerazione delle procedure, è prevista, in conformità alla normativa nazionale di riferimento, la possibilità di applicare, caso per caso, deroghe alla disciplina contenuta nella legge e nelle relative disposizioni di attuazione, limitatamente agli impianti aventi altezza non superiore a 5 metri, che determinano un invaso non superiore a 20.000 metri cubi e che presentino una distanza inferiore a 500 metri da abitazioni, strade ed infrastrutture, e per i quali possano essere esclusi rischi per l'incolumità pubblica, sulla base di appositi criteri che dovranno essere definiti nel regolamento di attuazione della legge;


b) per garantire una più corretta classificazione dello stato di rischio degli impianti già esistenti e da regolarizzare o autorizzare in sanatoria, si rende necessario implementare la documentazione a corredo della denuncia di esistenza, diversificando in relazione al reale livello di rischio rappresentato dall’impianto, ivi compresa l'applicazione delle deroghe per gli impianti inferiori a 5 metri di altezza e determinanti invaso non superiore ai 20.000 cubi.


4. È necessario introdurre una norma transitoria per assicurare continuità nello svolgimento delle procedure disciplinate dalla l.r. 64/2009 , nelle more dell'adeguamento alle modifiche introdotte con la presente legge, delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”);


5. In considerazione dell’esigenza di disciplinare il nuovo assetto delle competenza nelle materie trattate in virtù del passaggio delle stesse a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi della l.r. 22/2015 , è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.