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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 91
Retoni. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 7/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Retoni
1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.
2. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità della risorsa, indica i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.
3. La Giunta regionale determina le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.
4. La struttura regionale competente può stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.
5. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.
6. Dalla data di entrata in vigore della
l.r.20/2016
è vietata l’installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui al comma 2.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.