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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 72
Modalità e forme di caccia. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 20/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), le parole: “
Le Province possono
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale può
” e, nel secondo periodo, le parole: “
La Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Giunta regionale
”.
2. Il comma 7 bis dell’articolo 3 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.