Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 54
Vigilanza venatoria. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 le parole: “
delle comunità montane
” sono sostituite dalle seguenti: “
delle unioni dei comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità
montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali).
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 le parole: “legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7
(Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale)
” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 30/2015 ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 51 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. La Regione coordina l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera f).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.