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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 50
Soccorso di fauna selvatica in difficoltà. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 38 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 38 Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. La Regione provvede al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero
o servizi veterinari e provvede alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La struttura regionale competente può stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.
2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.
3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l’intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.