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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 46
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della dir. 79/409/CEE. Modifiche all'articolo 37 bis della l.r. 3/1994
1. Nella rubrica dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 le parole: "
della dir. 79/409/CCE
" sono sostituite dalle seguenti: "
della dir. 2009/147/CE
".
2. Il comma 1 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"
1. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all’articolo 9 della dir. 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei
principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 2009/147/CE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 2009/147/CE, in conformità all’
Sito esternoarticolo 19 bis della l. 157/1992
.
".
3. Al comma 2 dell'articolo 37 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
della dir. 79/409/CEE
” sono sostituite dalle seguenti: “
della dir. 2009/147/CE
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
2 bis. Le autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.