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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 44
Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole "
a cura delle province
" sono soppresse.
2. Nel comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: “
Le province autorizzano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione autorizza
”.
3. Nel comma 6 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio)
sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
4. Nel comma 6 quater dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 le parole: “
e non rientranti pertanto nelle fattispecie previste dall’
articolo 80 della l.r. 1/2005 ” sono soppresse.
5. Il comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
"
7.La cattura di uccelli da richiamo per la cessione ai cacciatori richiedenti è disciplinata dal regolamento regionale. La Regione assegna i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità stabilite nel regolamento.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.