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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 43
Divieti speciali di caccia. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 3/1994
1. Il comma 5 dell’articolo 33 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
5. La Giunta regionale, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, può vietare per periodi non superiori ad un anno, l’esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell’ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. Le zone in cui è vietato l’esercizio venatorio sono segnalate con tabelle perimetrali conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26.
”.
2. Al comma 9 dell’articolo 33 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.