Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 39
Indennizzo dei danni causati dagli ungulati. Modifiche all’articolo 28 ter della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 le parole: “
alla
l.r. 49/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “
alla
l.r. 30/2015 ” e le parole: “
dalla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 ter della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
1 bis.L’efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo
all’entrata in vigore
della l.r. 10/2016 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.