Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20
Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016
Art. 38
Gestione faunistico venatoria degli ungulati. Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 3/1994
1. Al comma 1 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 la parola: “
provinciale
” è sostituita dalla seguente: “regionale
”.2. Il comma 2 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
2. La Giunta regionale determina le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le
organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni 100 ettari.
”.3. Al comma 3 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale adotta
”.4. Al comma 4 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale adotta
” e le parole: “le province predispongono
” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale predispone
”.5. Al comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “
le province adottano
” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale adotta
”.6. Al comma 6 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 le parole: “l.r. 49/1995 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 30/2015 ” e le parole: “
la provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale
”.7. Al comma 7 dell'articolo 28 bis le parole:
“le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale
” sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale approva e realizza piani straordinari di gestione
".8. Il comma 8 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è abrogato.
9. Il comma 9 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l’abilitazione dei cacciatori all’esercizio della caccia agli ungulati
.”.10. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
“
9 bis. L’efficacia del presente articolo è sospesa per il triennio successivo all’entrata in vigore
della l.r. 10/2016 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.