Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 37
Esercizio della caccia. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
1. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
4. L’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Regione richiesta di modifica che ha comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporta come scelta quella prevista al comma 3, lettera c).
".
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
4 bis. Il cacciatore fuori dai termini di cui al comma 4, può richiedere alla Regione di modificare l’opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambiamento. In tal caso, se l’autorizzazione viene concessa successivamente alla stampa oppure alla consegna del tesserino venatorio, il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all’ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria.
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.
” sono soppresse.
4. Al comma 10 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 le parole: “
alla provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla Regione
”.
5. Il comma 11 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
11. Il calendario venatorio deve indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non è consentito. Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della Regione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.