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Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 36
Specie oggetto di tutela. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 3/1994
1. Il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione di quelle individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 2-bis , della legge n. 157/1992
), la gestione è finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 37
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.