Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 20

Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 3/1995 , 20/2002 , 7/2005 e 66/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 9 marzo 2016

Art. 20
Controllo sostitutivo. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 13 Controllo sostitutivo
1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui agli articoli 11 quinquies, 12 e 13 ter, comma 4 bis, il Presidente della Giunta regionale diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la Regione provvede ai sensi della
legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.