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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 55
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati):
a) comma 3 dell’articolo 1;
b) articolo 8 bis;
c) lettera b) del comma 1 dell’articolo 16;
d) commi 7, 7 bis, 8 e 9 dell’articolo 20;
e) articolo 25 bis.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 1 dicembre, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico):
a) comma 2 dell’articolo 3;
b) commi 2 e 3 dell’articolo 10;
c) lettera d) del comma 2 dell’articolo 11;
d) comma 2 dell’articolo 16 bis.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente):
a) lettera f) del comma 2 e comma 4 dell’articolo 2;
b) commi 1 e 2 dell’articolo 3;
c) articolo 4;
d) comma 5 dell’articolo 5;
e) comma 6 dell’articolo 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.