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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 54
Disposizioni transitorie
1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all’articolo 8 ter della l.r. 25/1998 , nonché i rappresentanti delle province facenti parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all’articolo 15 bis della l.r. 89/1998 , decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri.
2. Le postazioni per il rilevamento della qualità dell’aria di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2010 sono acquisite alla proprietà delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l.r. 22/2015 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.