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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 38
Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole: “
e sentite le province
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 è aggiunto il seguente:
6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della
legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15
(Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della
l.r. 22/2015
nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.