Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 36
Oneri istruttori. Inserimento dell’articolo 2 bis della l.r. 9/2010
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Oneri istruttori
1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all’
Sito esternoarticolo 272 del d.lgs. 152/2006
, non rilasciate nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.
2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” titolo 3 “entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.