Menù di navigazione

Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 7
Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 25/1998
1. Il comma 2 bis dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
2 bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla
l.r. 87/2009
ed alla
l.r. 30/2009
. L’ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla
Sito esternolegge 25 gennaio 1994, n. 70
(Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel
Sito esternotitolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
”.
2. Al comma 2 ter dell’articolo 15 della l.r. 25/1998 le parole: “
ed agli ambiti territoriali ottimali
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.