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Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 89/1998 , 9/2010 , 69/2011 e 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 2 marzo 2016

Art. 17
Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/1998
1. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 25/1998 le parole: “
la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.