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Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 13

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , in attuazione della l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2015;


Visto il parere istituzionale favorevole con condizioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 12 gennaio 2016;


Considerato quanto segue:


1. La Regione, in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prevedendo il trasferimento alla Regione medesima delle competenze in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione, che in precedenza erano svolte dalla provincia;


2. Si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;


3. Si rende altresì necessario adeguare le disposizioni della l.r. 39/2005 alle modifiche introdotte con la l.r. 65/2014 che ha abrogato la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) più volte richiamata dalla l.r. 39/2005 ;


4. Di accogliere il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


5. È necessario disporre l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione del riordino delle competenze in materia di energia ai sensi della l.r. 22/2015 , salvo quanto previsto dall’articolo 10 bis della stessa l.r. 22/2015 con riferimento alle funzioni di controllo degli impianti termici;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.