Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 26/2009 , 40/2009 e 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 4
Personale delle strutture di supporto agli organi di governo. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, lettere a) e b).
”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
5 bis. Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.