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Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 26/2009 , 40/2009 e 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 11
Trasferimento del personale di supporto. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 70/2015
1. Al comma 1 bis dell'articolo 19 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015. 39/2000 e 68/2011), è aggiunto, infine, il seguente periodo: “
Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni al trasferimento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.