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Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12

Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009 , 26/2009 , 40/2009 e 70/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 26 febbraio 2016

Art. 10
Rappresentante della Regione nelle conferenze. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2009
1. Il comma 2 bis dell'articolo 26 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, primo periodo, il dirigente può delegare, ai sensi dell'
articolo 10 della l.r. 1/2009
, a partecipare alla conferenza di servizi un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCLN) che sia titolare di posizione organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente stesso è responsabile.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.