Art. 1
Direttore. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserita la seguente:
“
i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.