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Legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9

Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 70/2015 , 82/2015 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 10 febbraio 2016

Art. 16
Disposizioni transitorie per l'esercizio delle funzioni della Città metropolitana di Firenze di cui alla l.r. 39/2000
1. La Città metropolitana di Firenze, per lo svolgimento in via transitoria delle funzioni di propria competenza di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), può richiedere l'utilizzazione a titolo di avvalimento gratuito del personale dell'ufficio territoriale regionale che risultava svolgere, presso la Città metropolitana di Firenze, dette funzioni prima del trasferimento alla Regione ai sensi della l.r. 22/2015 . L'avvalimento è disposto, fino e non oltre al 30 giugno 2016, su richiesta motivata della Città metropolitana di Firenze, con decreto del Direttore generale della Giunta regionale che dispone sulle condizioni dell'avvalimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, della l.r. 22/2015 .

Note del Redattore:

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Allegato A modificato con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.