Art. 8
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 73/2008
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è sostituito dal seguente:
“
4. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la ripartizione del fondo per le garanzie rilasciate per i prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi di cui al comma 3.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.