Art. 4
- Modifiche all'articolo 82 quater della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”
.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.