Art. 14
- Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 45/2013 le parole: “La Regione stanzia per il triennio 2013 – 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione stanzia risorse per euro 5.000.000,00 annui per il biennio 2013/2014 e per euro 1.000.000,00 per l'anno 2015”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.