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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 21
1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 18 bis - Comando e trasferimento dei dirigenti
1. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001
gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato
Sito esternod.lgs. 165/2001
, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.
3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni
pubbliche sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole del direttore della struttura di appartenenza del dirigente interessato.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.