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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 2
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituita dalla seguente:
e) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'articolo 4 bis;
”.
h) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'
articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;
”.
h bis) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.