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Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 17
1. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori
”.
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale e di direttore
”.
3. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. L’incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Il trattamento economico del Direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
”.
4. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
direttore generale
” sono sostituite dalle seguenti: “
Direttore generale o direttore
”.
5. Nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
il direttore generale può essere destinatario
” sono sostituite dalle seguenti: “
il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.