Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996 , 60/1999 , 6/2000 , 43/2006 , 38/2007 , 20/2008 , 26/2009 , 30/2009 , 39/2009 , 40/2009 , 66/2011 , 23/2012 , 77/2012 e 80/2012 .
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014
Art. 20
- Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2009
1. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: “
Mobilità dei dirigenti
”.2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 le parole: “
Il direttore generale può
” sono sostituite dalle seguenti: “Il Direttore generale e il direttore possono
”.3. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.