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Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77

Legge finanziaria per l'anno 2014.

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 31 dicembre 2013





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a), c), e), n), v) e z), dello Statuto;


Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;


Vista la Sito esternolegge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), Sito esternodella legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6);


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");


Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Vista legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67 (Legge finanziaria per l’anno 2008);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009 n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 4 dicembre 2013;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2013;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I:

1. la Sito esternolegge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che all’articolo 90 ha istituito l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, rinviava ad un regolamento ministeriale mai adottato. Pertanto, la Regione, nonostante la previsione contenuta nella l.r. 58/2003 , non ha mai istituito tale imposta;


2. La facoltà di soppressione del tributo da parte della Regione è sancita dal Sito esternod.lgs. 68/2011 , e peraltro l’obiettivo della Regione di favorire il sistema aeroportuale toscano può raggiungersi anche mediante il contenimento della pressione fiscale a carico degli operatori di tale settore;


Per quanto concerne il capo II, sezione I:

3. E’ opportuno, alla scadenza del triennio di efficacia delle misure di contenimento della spesa degli enti dipendenti sancite dalla l.r. 65/2010 , rinnovare tali misure eventualmente rimodulando gli obiettivi;


Per quanto concerne il capo II, sezione II:

4. E’ opportuno intervenire sulle disposizioni che disciplinano il rapporto dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana S.p.A al fine di superare alcune criticità, in particolare in relazione al carattere non esclusivo di tale rapporto;


5. E’ opportuno allineare la l.r. 28/2008 alla costante giurisprudenza europea e amministrativa italiana che non esclude per le società “in house providing ” la possibilità di realizzare una parte marginale della propria attività con soggetti diversi dall'ente controllante;


Per quanto concerne il capo II, sezione III:

6. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 4 del d.l. 95/2012 , convertito dalla Sito esternol. 135/2012 , occorre adeguare la l.r. 87/2009 relativamente alle disposizioni che disciplinano la composizione dell’organo amministrativo dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.;


Per quanto concerne il capo III, sezione I:

7. E’ opportuno, nell'esercizio di una competenza legislativa regionale confermata in tema di autorità di bacino, in attesa del superamento da parte del legislatore statale della fase transitoria mediante l'attivazione delle autorità di distretto, dettare nuove e diverse disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni delle autorità;


Per quanto concerne il capo III, sezione II:

8. E’ opportuno semplificare gli adempimenti in capo ai piccoli comuni e alle unioni di comuni per la concessione dei contributi e modificare la disciplina dei contributi per le fusioni e le incorporazioni di comuni;


Per quanto concerne il capo IV, sezione I:

9. Con l’entrata in vigore Sito esternodel decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ), è stato molto ampliato il territorio regionale interessato da attività di tipo geotermico. Poiché la norma stabilisce che il gettito dei canoni minerari abbia finalità di compensazione territoriale, è opportuno estendere tale compensazione a tutte le aree recentemente coinvolte da attività geotermiche, anche se ancora in fase di ricerca della risorsa, allo scopo di garantire una più diffusa tutela ambientale;


Per quanto concerne il capo IV, sezione III:

10. Al fine di sostenere e promuovere interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili, è necessario istituire un fondo per la concessione di garanzie finanziarie e la concessione di contributi in conto interessi, cui si affiancano anche le misure già previste dall’articolo 103 della l.r. 66/2011 ;


Per quanto concerne il capo IV, sezione IV:

11. E’ necessario sostenere la redazione dei piani per la mobilità ciclistica ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 11, comma 4, della l.r. 27/2012 ;


12. E’ necessario integrare il concorso finanziario della Regione alla progettazione e prevedere il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi sul sistema tangenziale di Lucca di cui all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 ;


13. Al fine di garantire la realizzazione di tratti di viabilità nella Provincia di Arezzo che svolgono una funzione strategica di connessione con aree logistiche e industriali, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti locali compenti alla loro realizzazione;


14. Al fine di riqualificare la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno nelle Provincie di Firenze e Arezzo, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti competenti;


15. Al fine di favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell’area urbana di Pistoia è necessario realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia;


16. Occorre potenziare e qualificare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;


Per quanto concerne il capo V:

17. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), che ha abrogato l'articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), sono state soppresse le proiezioni farmaceutiche. Al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare il rischio di contenzioso amministrativo è necessario esplicitare, con una norma di interpretazione autentica, che rimangono in vita le proiezioni già istituite alla data di entrata in vigore della l.r. 47/2013 ;


18. Al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale si stabilisce una specifica procedura di valutazione della programmazione degli investimenti delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;


19. E’ necessario introdurre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal Sito esternod.l. 95/2012 , convertito dalla Sito esternol. 135/2012 ;


20. E’ necessario sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie sia rinforzando la dotazione finanziaria per l'anno 2014, disposta dalla l.r. 66/2011 , sia predisponendo quella per il biennio 2015 – 2016;


Per quanto concerne il capo VI:

21. Al fine di sviluppare e sostenere le politiche attive contro la povertà e per la coesione sociale, è necessario rifinanziare le misure relative a fondi per il microcredito allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza;


22. È necessario sostenere economicamente le famiglie, sulla base della loro condizione economica, per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, tramite un intervento gestito dai comuni;


Per quanto concerne il capo VII:

23. Sussiste la necessità di disporre di una rete di vigilanza sugli obblighi del gestore di tutti i servizi di trasporto pubblico locale diffusa su tutto il territorio regionale, al fine di assicurare l’efficienza del trasporto pubblico stesso. Risulta quindi necessario prevedere la possibilità per la Regione, per i servizi ferroviari e marittimi, di avvalersi del personale degli enti locali che esercita l’attività di vigilanza, previa stipula di apposita convenzione;


24. Si rende necessario continuare a garantire l'erogazione delle borse di studio e di tutti i servizi rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, dedicando a ciò un'apposita disposizione normativa, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 2, del d. lgs. 68/2012 ;


25. È opportuno prorogare al 20 marzo 2015, il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, della l.r. 8/2006 per l’adeguamento delle piscine in esercizio, in ragione dell’attuale congiuntura economica e della gravosità degli oneri di adeguamento;


26. E’ necessario disporre la modifica dell'articolo 25 della l.r. 1/2009 per conformare la normativa regionale sia alle disposizioni dell'Unione europea, sia alla recente legge nazionale, nonché per prevenire possibili contenziosi in sede di giurisdizione amministrativa a fronte delle sempre più numerose impugnative dei bandi di concorso per il carattere discriminatorio dei medesimi, che quasi sempre si risolvono in senso favorevole ai cittadini extracomunitari e con la condanna dell'amministrazione a modificare il bando di concorso impugnato;


27. Vista la situazione di congiuntura economica e, in particolare, la grave situazione di crisi in cui versa il settore dell’edilizia in Toscana e poiché il 31 dicembre 2013 scade l’efficacia della l.r. 24/2009 , si ritiene opportuno prorogare di un anno l’efficacia della medesima al fine di contribuire al riavvio dell’attività di edilizia privata;


28. E’ opportuno sostenere le attività, esperienze e buone pratiche presenti sul territorio regionale, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale in materia di educazione ed istruzione;


29. E’ necessario garantire un sostegno economico che assicuri la continuazione dell’attività degli istituti superiore di studi musicali toscani che garantiscono l’offerta di alta formazione musicale sul territorio regionale;


30. E’ necessaria la previsione della contribuzione straordinaria in favore della società Etruria Innovazione S.c.p.A. volta a sostenere e favorire definitivamente la positiva conclusione della procedura di liquidazione della stessa ed evitarne il fallimento, anche per soddisfare in via esclusiva gli eventuali ulteriori oneri verso i dipendenti della società ove non fosse concesso il sostegno della cassa integrazione guadagni per i lavoratori ancora in carico alla società fino al 31 dicembre 2013;


31. E’ necessario garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale e scongiurare il rischio, concreto ed imminente, di interruzioni di servizi essenziali per la collettività, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, rispettivamente, da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e da parte della Regione;


32. Il protrarsi della grave crisi economica finanziaria nonché l'applicazione dei vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità, con i conseguenti limiti alla riprogrammazione delle risorse, rende finanziariamente insostenibile per gli enti locali il ricorso ad onerosi duplicati di procedimenti di affidamento per tempi limitati e con ulteriori costi per procedure d’urgenza. E’ pertanto indispensabile prevedere la possibilità, per i gestori operanti al 31 dicembre 2013, di proseguire l'espletamento del servizio per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento della procedura di gara e la stipula del nuovo contratto, attraverso l'attivazione della proroga tecnica delle gestioni esistenti o, per il trasporto pubblico locale, la reiterazione degli obblighi di servizio pubblico in essere, in coerenza con i principi della legislazione comunitaria;


33. E’ opportuno posticipare al 2014 l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 3/1994 che sancisce l’esclusione dalla ripartizione delle risorse regionali delle province che non hanno approvato il piano faunistico venatorio, poiché, a causa del sopraggiungere di eventi calamitosi, alcune province non sono state in grado di rispettare i termini previsti dall’articolo sopracitato per l’approvazione del piano faunistico venatorio, poiché totalmente assorbiti nella risoluzione delle situazioni emergenziali sopracitate;


34. L'area sperimentale di Sesta, localizzata nel Comune di Radicondoli, rappresenta un elemento centrale per l’attrazione di sviluppo tecnologico e produttivo per il settore geotermico.


Per quanto concerne il capo IX:

35. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Parole inserite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 27. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 30.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 31, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 52. Infine il comma è così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 34.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma prima sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 35, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 54, ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 39.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 40.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 41.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 45.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 46.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 47.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 48.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 50.

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Allegato così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 51.

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Sezione inserita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 5.

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v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, Avviso di Rettifica.

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v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, Avviso di Rettifica.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 28.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 30.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 39, ed ora così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 53.

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Parole aggiunte con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 28.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 10; e poi abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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